Art. 8
Operazioni riguardanti le organizzazioni internazionali o il cofinanziamento
In vigore dal 14 dic 2005
Operazioni riguardanti le organizzazioni internazionali o il cofinanziamento
1. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell’ nonché a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
2. Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell’, o da un’organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell’ nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.
3. Per quanto riguarda le operazioni di aiuti alimentari, l’applicazione del presente articolo si limita alle operazioni di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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