Art. 7

Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine

In vigore dal 14 dic 2005
Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine 1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può estendere l’ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’. 2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può permettere l’acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’. 3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere giustificate dalla mancanza dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2110:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo