Art. 7
Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine
In vigore dal 14 dic 2005
Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine
1. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può estendere l’ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’.
2. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può permettere l’acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’.
3. Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere giustificate dalla mancanza dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.
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