Art. 6
Reciprocità con i paesi terzi
In vigore dal 14 dic 2005
Reciprocità con i paesi terzi
1. L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità viene concesso ai paesi contemplati dall’, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l’ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.
2. La concessione dell’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l’Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo la definizione delle categorie del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o beneficiario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest’ultimo, ivi compresa la qualità e l’entità di tali aiuti.
3. L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità viene stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7) nell’ambito delle procedure e del relativo comitato associato all’atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all’, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.
4. L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell’allegato II viene concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell’allegato III.
5. I paesi beneficiari vengono consultati nell’ambito del processo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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