Art. 3
Norme di ammissibilità
In vigore dal 14 dic 2005
Norme di ammissibilità
1. La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea oppure ad uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
2. La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell’allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo strumento.
3. La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell’allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dal rispettivo strumento.
4. La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese diverso da quelli citati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, laddove l’accesso reciproco alla loro assistenza esterna è stato stabilito ai sensi dell’.
5. La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.
6. Quanto sopra lascia impregiudicate la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili all’assegnazione di qualsivoglia tipo di contratto nonché la deroga prevista dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2110:oj#art-3