Art. 9

Aiuti umanitari e ONG

In vigore dal 14 dic 2005
Aiuti umanitari e ONG 1.   Ai fini degli aiuti umanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (8) e ai fini degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (9), le disposizioni di cui all’ del presente regolamento non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili. 2.   I beneficiari di tali aiuti non rimborsabili si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento laddove l’attuazione dell’azione umanitaria promossa e degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98, richiede l’assegnazione di appalti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2110:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo