Art. 10
Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali
In vigore dal 14 dic 2005
Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali
1. Per accelerare l’eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.
2. Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell’OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.
3. L’accesso dei paesi in via di sviluppo all’assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l’assistenza tecnica ritenuta necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2110:oj#art-10