Art. 9

Carne di ungulati non domestici d’allevamento

In vigore dal 5 dic 2005
Carne di ungulati non domestici d’allevamento In deroga all’allegato III, sezione III, punto 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 853/2004, il certificato di cui all’, che attesti il risultato positivo dell’ispezione ante mortem, è rilasciato e firmato dal servizio veterinario.
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