Art. 10
Composizione ed etichettatura della carne macinata
In vigore dal 5 dic 2005
Composizione ed etichettatura della carne macinata
1. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’operatore del settore alimentare deve controllare le materie prime che entrano nello stabilimento in modo da assicurare che il nome del prodotto finale corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente:
Tabella: Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera
Percentuale di grassi
Rapporto tessuto connettivo/ proteine di carne
—
carne macinata magra
≤ 7 %
≤ 12
—
manzo puro macinato
≤ 20 %
≤ 15
—
carne macinata contenente carni suine
≤ 30 %
≤ 18
—
carne macinata di altre specie
≤ 25 %
≤ 15
2. In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichetta deve contenere anche le seguenti parole:
—
«percentuale di grassi inferiore a…»,
—
«rapporto tessuto connettivo/proteine di carne inferiore a…».
3. Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato nazionale di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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