Art. 10

Composizione ed etichettatura della carne macinata

In vigore dal 5 dic 2005
Composizione ed etichettatura della carne macinata 1.   In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’operatore del settore alimentare deve controllare le materie prime che entrano nello stabilimento in modo da assicurare che il nome del prodotto finale corrisponda a quanto indicato nella tabella seguente: Tabella: Criteri di composizione verificati in base ad una media giornaliera Percentuale di grassi Rapporto tessuto connettivo/ proteine di carne — carne macinata magra ≤ 7 % ≤ 12 — manzo puro macinato ≤ 20 % ≤ 15 — carne macinata contenente carni suine ≤ 30 % ≤ 18 — carne macinata di altre specie ≤ 25 % ≤ 15 2.   In deroga all’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichetta deve contenere anche le seguenti parole: — «percentuale di grassi inferiore a…», — «rapporto tessuto connettivo/proteine di carne inferiore a…». 3.   Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul loro mercato nazionale di carni macinate non conformi a tali criteri qualora esse rechino un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi previsti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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