Art. 5
Materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati
In vigore dal 5 dic 2005
Materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati
Gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati da loro acquistati prima del 1o gennaio 2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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