Art. 4

Immissione di prodotti alimentari d’origine animale sul mercato nazionale in attesa del riconoscimento degli stabilimenti

In vigore dal 5 dic 2005
Immissione di prodotti alimentari d’origine animale sul mercato nazionale in attesa del riconoscimento degli stabilimenti In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che prima del 1o gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari d’origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato con un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, fino a quando l’autorità competente non abbia riconosciuto, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti. I prodotti alimentari d’origine animale recanti tali marchi nazionali possono essere commercializzati soltanto sul territorio nazionale dello Stato membro in cui sono prodotti.
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