Art. 6

Attrezzature per la marchiatura

In vigore dal 5 dic 2005
Attrezzature per la marchiatura Gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti possono continuare a usare le attrezzature per la marchiatura di cui sono dotati il 31 dicembre 2005 sino alla sostituzione delle stesse o, al più tardi, sino alla fine del periodo transitorio, purché il numero di riconoscimento dello stabilimento interessato rimanga invariato. Quando l’attrezzatura viene sostituita, l’autorità competente provvede a che sia ritirata in modo che non possa più essere utilizzata.
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