Art. 7
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
In vigore dal 5 dic 2005
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
1. L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari d’origine animale per le quali non è stata stabilita nessuna condizione sanitaria armonizzata, compresi gli elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali le importazioni sono permesse.
In attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria riguardante le importazioni di tali prodotti, questi ultimi possono essere importati conformemente alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione adottate dallo Stato membro interessato.
2. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano prodotti alimentari contenenti sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.
In attesa dello sviluppo di un approccio basato sul rischio per l’attuazione di prescrizioni sanitarie armonizzate relative all’importazione e al controllo di tali prodotti alimentari, questi ultimi possono essere importati conformemente alla normativa comunitaria armonizzata in vigore prima del 1o gennaio 2006, nei casi in cui essa sia applicabile, e alle normative nazionali attuate dagli Stati membri prima di tale data, negli altri casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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