Art. 8

Informazioni sulla catena alimentare

In vigore dal 5 dic 2005
Informazioni sulla catena alimentare 1.   In deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri attuano progressivamente tali prescrizioni in vari settori oltre che in quello avicolo, nel quale si applicano immediatamente, in modo che gli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare si applichino al settore porcino dello Stato membro interessato entro la fine del secondo anno del periodo transitorio e ai settori equino e del vitello entro la fine del terzo anno. Gli Stati membri che applicano tale disposizione transitoria riferiscono alla Commissione in merito alla sua attuazione alla fine di ogni anno. 2.   In deroga alle prescrizioni contenute nell’allegato II, sezione III, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 riguardanti la fornitura di informazioni sulla catena alimentare agli operatori dei macelli con almeno 24 ore di anticipo, l’autorità competente può permettere che tali informazioni siano inviate all’operatore del macello unitamente agli animali, di qualsiasi specie, cui si riferiscono e in tutte le circostanze nelle quali ciò non comprometta gli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004. Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l’attività del macello è comunicata in tempo utile all’operatore del macello prima che gli animali vi arrivino.
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