Art. 3
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In vigore dal 5 dic 2005
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In deroga all’, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di tale regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni.
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