Art. 3

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In vigore dal 5 dic 2005
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi In deroga all’, paragrafo 3, lettera d), e fatto salvo l’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di tale regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2076:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi (Art. 3 Regolamento (UE) 2005/2076) — Testo vigente | Portale Normativo