Art. 2

Stock di prodotti alimentari di origine animale

In vigore dal 5 dic 2005
Stock di prodotti alimentari di origine animale 1.   Fatta salva la pertinente normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), gli stock di prodotti alimentari d’origine animale fabbricati prima del 1o gennaio 2006 possono essere commercializzati, purché rechino i pertinenti marchi previsti negli atti di cui all’ della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1, per i quali l’operatore del settore alimentare abbia definito una durata di conservazione più lunga del periodo transitorio, possono rimanere sul mercato sino alla fine della loro durata di conservazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2076:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo