Art. 11

Uso di acqua pulita

In vigore dal 5 dic 2005
Uso di acqua pulita 1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, punto 1, di tale regolamento, il ghiaccio usato per raffreddare i prodotti della pesca freschi può essere ottenuto da acqua pulita negli stabilimenti a terra. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, punti 2 e 3, di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare negli stabilimenti, comprese le navi, che lavorano i prodotti della pesca possono utilizzare acqua pulita. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato III, sezione VIII, capitolo IV, punto 1, di tale regolamento, negli stabilimenti a terra gli operatori del settore alimentare possono utilizzare acqua pulita per il raffreddamento di crostacei e molluschi che sono stati sottoposti a cottura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2076:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo