Art. 13
Uova e ovoprodotti
In vigore dal 5 dic 2005
Uova e ovoprodotti
1. Gli Stati membri che, prima del 1o gennaio 2006, applicavano norme nazionali in materia di temperatura agli impianti di magazzinaggio delle uova e ai veicoli che trasportano le uova da un impianto all’altro possono continuare ad applicare tali norme.
2. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare uova incrinate per la produzione di uova liquide in uno stabilimento riconosciuto a tal fine, purché esse siano state consegnate direttamente dallo stabilimento di produzione o dal centro di imballaggio e purché vengano rotte al più presto.
Storico versioni
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