Art. 14

Formazione del personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali

In vigore dal 5 dic 2005
Formazione del personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali In deroga all’, paragrafo 6, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 854/2004 e in deroga all’allegato I, sezione III, capo III, parte A, lettera a), di tale regolamento, il personale dei macelli autorizzato dall’autorità competente a svolgere specifiche mansioni di assistente specializzato ufficiale deve ricevere la stessa formazione degli assistenti specializzati ufficiali soltanto relativamente alle specifiche mansioni che è autorizzato a eseguire, senza che occorra che abbia superato lo stesso esame previsto per gli assistenti specializzati ufficiali. L’autorità competente provvede a che tale formazione sia soddisfacente prima di autorizzare il personale dei macelli ad assumere mansioni di assistente specializzato ufficiale. Essa controlla che la formazione e l’organizzazione supplementari necessarie affinché il personale dei macelli si qualifichi sostenendo l’esame previsto per gli assistenti specializzati ufficiali siano realizzate il prima possibile e al più tardi entro la fine del periodo transitorio.
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