Art. 15

Certificazione degli stabilimenti che usano personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli

In vigore dal 5 dic 2005
Certificazione degli stabilimenti che usano personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli In deroga all’allegato I, sezione III, capo III, parte A, lettera a), secondo comma, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli stabilimenti che desiderano far svolgere al loro personale funzioni di assistente durante i controlli ufficiali sono esenti, durante il periodo transitorio, dall’obbligo di possedere una certificazione internazionalmente riconosciuta, purché dimostrino di aver avviato e di stare portando avanti le procedure di certificazione in conformità di norme internazionali come le pertinenti norme EN ISO sulla gestione della qualità o sulla sicurezza alimentare.
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