Art. 16
Modello di attestato per le carni di ungulati non domestici d’allevamento
In vigore dal 5 dic 2005
Modello di attestato per le carni di ungulati non domestici d’allevamento
In deroga all’allegato I, sezione IV, capo VII, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, il modello di attestato contenuto nell’allegato III della direttiva 91/495/CEE può essere utilizzato per il trasporto dall’azienda agricola al macello di ungulati non domestici d’allevamento.
Storico versioni
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