Art. 18
Accreditamento di laboratori
In vigore dal 5 dic 2005
Accreditamento di laboratori
In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio non accreditato, purché quest’ultimo:
a)
dimostri di aver avviato e di stare portando avanti le procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004;
b)
fornisca all’autorità competente garanzie soddisfacenti che i sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso condotte ai fini dei controlli ufficiali saranno operativi entro il 1o gennaio 2006.
Storico versioni
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