Art. 18

Accreditamento di laboratori

In vigore dal 5 dic 2005
Accreditamento di laboratori In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente può designare un laboratorio non accreditato, purché quest’ultimo: a) dimostri di aver avviato e di stare portando avanti le procedure di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004; b) fornisca all’autorità competente garanzie soddisfacenti che i sistemi di controllo della qualità per le analisi da esso condotte ai fini dei controlli ufficiali saranno operativi entro il 1o gennaio 2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2076:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo