Art. 19

Revisione

In vigore dal 5 dic 2005
Revisione Le disposizioni transitorie e le relative condizioni stabilite nel presente regolamento possono essere riviste in qualunque momento alla luce dell’esperienza acquisita in sede di attuazione di tali disposizioni e dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.
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