Art. 17
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
In vigore dal 5 dic 2005
Prescrizioni sanitarie relative all’importazione
Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti alimentari d’origine animale per le quali non è stata stabilita nessuna condizione sanitaria armonizzata, compresi gli elenchi di paesi terzi, di parti di paesi terzi e di stabilimenti a partire dai quali le importazioni sono permesse.
In attesa della futura armonizzazione della normativa comunitaria riguardante le importazioni di tali prodotti, questi ultimi possono essere importati conformemente alle prescrizioni sanitarie relative all’importazione adottate dallo Stato membro interessato.
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