Art. 12
Latte crudo e prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 5 dic 2005
Latte crudo e prodotti lattiero-caseari
In deroga all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004, il valore limite ivi previsto per il latte crudo di vacca dev’essere rispettato soltanto qualora tale latte debba essere trattato termicamente e non lo sia stato entro il periodo di accettazione indicato nelle procedure basate sugli HACCP istituite dagli operatori del settore alimentare.
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