Art. 6

Metodi di individuazione

In vigore dal 5 dic 2005
Metodi di individuazione 1.   Metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II, vengono utilizzati per esaminare i campioni di cui all' nei casi in cui a) vi sia motivo di sospettare una contaminazione da Trichine; ovvero b) campioni provenienti dalla stessa azienda siano risultati precedentemente positivi in base al metodo trichinoscopico di cui all', paragrafo 1. 2.   Tutti i campioni positivi vengono inviati al laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio comunitario di riferimento al fine di identificare le specie di Trichine interessate.
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