Art. 6
Metodi di individuazione
In vigore dal 5 dic 2005
Metodi di individuazione
1. Metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II, vengono utilizzati per esaminare i campioni di cui all' nei casi in cui
a)
vi sia motivo di sospettare una contaminazione da Trichine; ovvero
b)
campioni provenienti dalla stessa azienda siano risultati precedentemente positivi in base al metodo trichinoscopico di cui all', paragrafo 1.
2. Tutti i campioni positivi vengono inviati al laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio comunitario di riferimento al fine di identificare le specie di Trichine interessate.
Storico versioni
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