Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 5 dic 2005
Disposizioni transitorie 1.   Lo Stato membro può, in casi eccezionali, autorizzare il ricorso al metodo trichinoscopico illustrato nell'allegato I, capitolo III, per suini domestici e cinghiali, fino al 31 dicembre 2009, nei casi in cui: a) carcasse singole, di cui all', devono essere sottoposte ad esame individuale presso uno stabilimento che non macella più di quindici suini domestici al giorno o settantacinque suini domestici alla settimana, o che non prepara per l'immissione sul mercato più di dieci cinghiali; e b) i metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II, non sono disponibili. 2.   Nel caso in cui venga utilizzato il metodo trichinoscopico, l'autorità competente provvede affinché: a) le carni rechino un bollo sanitario chiaramente diverso da quello di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 e le carni siano fornite direttamente al consumatore finale o a un dettagliante che fornisce direttamente il consumatore finale; nonché b) le carni non siano utilizzate per la produzione di prodotti secondo modalità di elaborazione che non sopprimono le Trichine.
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