Art. 2
Prelievo di campioni dalle carcasse
In vigore dal 5 dic 2005
Prelievo di campioni dalle carcasse
1. Si prelevano sistematicamente campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem.
Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi:
a)
metodo di rilevamento di riferimento, di cui all'allegato I, capitolo I; ovvero
b)
metodo di individuazione equivalente descritto nell'allegato I, capitolo II.
2. In attesa dei risultati dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall'operatore del settore alimentare,
a)
le carcasse in questione possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali del mattatoio («locali»);
b)
in deroga a quanto indicato alla lettera a) e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
i)
la procedura sia effettuata sotto il controllo dell'autorità competente,
ii)
la carcassa o le parti di carcassa siano destinate ad un unico laboratorio di sezionamento,
iii)
il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro e
iv)
in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.
3. Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem.
Il campionamento non va effettuato nel caso in cui le autorità competenti, a seguito di una valutazione del rischio, abbiano stabilito che sia trascurabile il rischio di contaminazione di una determinata specie di animali d'allevamento o selvatici.
Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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