Art. 3

Deroghe

In vigore dal 5 dic 2005
Deroghe 1.   In deroga all', paragrafo 1, le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all'allegato II e sotto il controllo dell'autorità competente sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine. 2.   In deroga all', paragrafo 1, le carcasse e le carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine nel caso in cui gli animali provengano da: a) un'azienda o una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da Trichine, secondo la procedura indicata nell'allegato IV, capitolo II; b) una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di Trichine nei suini domestici a seguito di: i) invio di una relativa notifica da parte dello Stato membro interessato nonché di una relazione iniziale contenente le informazioni di cui all'allegato IV, capitolo II, punto D, destinata alla Commissione e agli Stati membri; e ii) riconoscimento della regione in quanto regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine, conformemente alla seguente procedura: gli altri Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dalla ricezione della notifica di cui al punto i) per trasmettere osservazioni scritte alla Commissione. Qualora la Commissione o uno Stato membro non sollevino obiezioni, la regione viene riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti dalle regione in questione sono dispensati dall'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. La Commissione pubblica l'elenco delle regioni riconosciute come tali sul suo sito web. 3.   Nel caso in cui un'autorità competente applichi la deroga di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IV, capitolo II, punto D, conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE. Nel caso in cui uno Stato membro non presenti la relazione in questione, ovvero la relazione sia ritenuta non adeguata per quanto riguarda il presente articolo, la deroga cessa di essere applicata allo Stato membro in questione.
Storico versioni

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