Art. 4

Esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario

In vigore dal 5 dic 2005
Esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario 1.   Le carcasse di cui all' o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all', paragrafo 2, lettera b), non possono lasciare i locali prima che il risultato dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine si riveli negativo. Analogamente, altre parti dell'animale destinate al consumo umano o animale, che contengono tessuto muscolare striato, non sono autorizzate a lasciare i locali prima che i risultati dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine siano negativi. 2.   I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e non contenenti muscoli striati possono lasciare i locali prima che siano disponibili i risultati destinati ad individuare la presenza di Trichine. Le autorità competenti possono tuttavia richiedere un esame per individuare la presenza di Trichine o un trattamento preventivo dei sottoprodotti di origine animale prima di autorizzarli a lasciare i locali. 3.   Allorquando nel mattatoio è adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che i risultati degli esami destinati ad individuare la presenza di Trichine siano disponibili e negativi, quando la procedura viene ufficialmente approvata dall'autorità competente, il bollo sanitario di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine.
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