Art. 9
Obbligo d'informazione da parte degli operatori del settore alimentare
In vigore dal 5 dic 2005
Obbligo d'informazione da parte degli operatori del settore alimentare
Gli operatori del settore alimentare delle aziende riconosciute come esenti da Trichine informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni indicate all'allegato IV, capitolo I e capitolo II, punto B, non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si siano verificati cambiamenti che abbiano potuto avere conseguenze a livello della qualifica dell'azienda come esente da Trichine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2075:oj#art-9