Art. 10
Ispezione delle aziende esenti da Trichine
In vigore dal 5 dic 2005
Ispezione delle aziende esenti da Trichine
L'autorità competente si assicura che le aziende dichiarate esenti da Trichine vengano sottoposte periodicamente ad ispezione.
La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.
L'autorità competente si assicura che tutte le scrofe e i verri provenienti da aziende esenti da Trichine siano esaminati conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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