Art. 11
Programmi di monitoraggio
In vigore dal 5 dic 2005
Programmi di monitoraggio
Le autorità competenti attuano un programma di monitoraggio dei suini domestici, degli equidi e di altre specie animali sensibili alle Trichine provenienti da aziende o categorie di aziende riconosciute come esenti da Trichine, ovvero da regioni in cui il rischio di contaminazione dei suini domestici sia trascurabile, al fine di verificare che gli animali siano effettivamente esenti da Trichine.
Nel programma di monitoraggio figurano la frequenza dei test, il numero di animali da sottoporre a controllo e il piano di campionamento. A questo scopo, sono prelevati ed esaminati campioni di carni al fine di individuare la presenza di Trichine conformemente a quanto disposto all'allegato I, capitoli I o II.
Il programma di monitoraggio può comprendere, quale strumento supplementare, metodi sierologici, una volta convalidati dal laboratorio comunitario di riferimento.
Storico versioni
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