Art. 13
Condizioni sanitarie all'importazione
In vigore dal 5 dic 2005
Condizioni sanitarie all'importazione
Le carni di specie animali che possono essere portatrici di Trichine, contenenti muscolatura striata e provenienti da un paese terzo, possono essere importate nella Comunità soltanto se, prima dell'esportazione, sono state sottoposte ad un esame per l'individuazione della presenza di Trichine nel paese terzo in questione.
L'esame in questione viene realizzato conformemente all' sull'intera carcassa o, qualora ciò non sia possibile, su ogni mezzana, quarto, parte o taglio della stessa.
Storico versioni
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