Art. 14
Deroghe all'articolo 13
In vigore dal 5 dic 2005
Deroghe all'
1. Le carni di suini domestici possono essere importate senza essere state sottoposte all'esame di cui all', a condizione che provengano da un'azienda di un paese terzo che sia stato riconosciuto dalla Comunità come ufficialmente esente da Trichine, secondo quanto disposto all' del regolamento (CE) n. 854/2004, sulla base di una richiesta presentata dall'autorità competente del paese terzo in questione, corredata da una relazione destinata alla Commissione e contenente la dimostrazione che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo I.
2. Le carni di suini domestici possono essere importate senza essere state sottoposte all'esame di cui all', a condizione di essere state congelate secondo quanto disposto nell'allegato II e purché la procedura sia stata effettuata sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2075:oj#art-14