Art. 12
Ritiro della qualifica ufficiale di azienda esente da Trichine o di regioni con un livello di rischio trascurabile
In vigore dal 5 dic 2005
Ritiro della qualifica ufficiale di azienda esente da Trichine o di regioni con un livello di rischio trascurabile
1. Nel caso in cui suini domestici o altre specie animali a rischio di contaminazione da Trichinella, provenienti da un'azienda ritenuta ufficialmente esente da Trichine, risultino positivi al test di individuazione della presenza di Trichine, l'autorità competente deve immediatamente:
a)
ritirare la qualifica ufficiale di esente da Trichine dell'azienda;
b)
esaminare tutti i suini domestici al momento della macellazione, conformemente a quanto disposto all', paragrafo 1, ed effettuare un test sierologico su tutti gli animali a rischio di contaminazione da Trichinella presenti nell'azienda, non appena un test adeguato sia stato convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento;
c)
rintracciare e sottoporre ad analisi tutti gli animali riproduttori arrivati nell'azienda e, nella misura del possibile, tutti quelli che hanno lasciato l'azienda nel corso dei sei mesi precedenti alla rilevazione positiva; a tale scopo verranno prelevati campioni di carne che saranno esaminati per individuare la presenza di Trichine, usando i metodi di individuazione che figurano all'allegato I, capitoli I e II; sarà possibile usare un test sierologico non appena un test adeguato verrà convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento;
d)
nella misura del possibile, studiare la diffusione della contaminazione imputabile alla distribuzione delle carni di suini domestici macellati nel periodo precedente la rilevazione positiva;
e)
informare la Commissione e gli altri Stati membri;
f)
avviare un'indagine epidemiologica per individuare le cause della contaminazione;
g)
incrementare la frequenza delle analisi e la portata del programma di monitoraggio di cui all';
h)
adottare misure adeguate nel caso in cui non sia possibile identificare le carcasse contaminate nel mattatoio, tra cui:
i)
aumentare le dimensioni dei campioni di carni prelevati per le analisi delle carcasse sospette; ovvero
ii)
dichiarare le carcasse non adatte al consumo umano; e
iii)
adottare misure adeguate per l'eliminazione delle carcasse sospette e delle relative parti, nonché per quelle risultate positive ai test.
2. L'autorità competente revoca alle aziende o alle categorie di aziende il riconoscimento ufficiale di esenti da Trichine nel caso in cui:
i)
una delle condizioni di cui all'allegato IV, capitoli I o II, non sia più rispettata;
ii)
i risultati sierologici o i risultati delle analisi di laboratorio ottenuti a seguito di un campionamento dei suini macellati dimostrino che l'azienda o la categoria di aziende non possa più essere ritenuta esente da Trichine.
3. Quando, dalle informazioni ottenute dal programma di monitoraggio o dal programma di monitoraggio della fauna selvatica, risulti che una regione non può più essere considerata a rischio trascurabile di contaminazione da Trichinella nei suini domestici, la Commissione cancella dall'elenco la regione in questione ed informa gli altri Stati membri.
4. A seguito della revoca del riconoscimento, è possibile che le aziende ottengano nuovamente il riconoscimento ufficiale di aziende esenti da Trichine una volta che i problemi identificati siano stati risolti e siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo II, parte A, con completa soddisfazione dell'autorità competente.
Storico versioni
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