Art. 8
Riconoscimento delle aziende ritenute ufficialmente esenti da Trichine
In vigore dal 5 dic 2005
Riconoscimento delle aziende ritenute ufficialmente esenti da Trichine
L'autorità competente può riconoscere alcune aziende o categorie di aziende come ufficialmente esenti da Trichine nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
nel caso di aziende, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo I e capitolo II, punti A, B e D;
b)
nel caso dei categorie di aziende, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo II, punti C e D.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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