Art. 7

Piani d'emergenza

In vigore dal 5 dic 2005
Piani d'emergenza Le autorità competenti degli Stati membri definiscono un piano d'emergenza entro il 31 dicembre 2006, nel quale sono indicate tutte le misure da adottare nel caso in cui l'esame dei campioni di cui agli confermi la presenza di Trichine. Il piano in questione comprende i seguenti aspetti: a) tracciabilità della/e carcassa/e contaminata/e e parti delle stesse contenenti tessuto muscolare; b) misure destinate al trattamento della/e carcassa/e contaminata/e e delle relative parti; c) ricerca della fonte di contaminazione e di un'eventuale diffusione presso la fauna selvatica; d) qualsiasi altra misura da adottare a livello di commercianti al dettaglio o consumatori; e) misure da adottare nel caso in cui non sia possibile identificare nel mattatoio la carcassa contaminata; f) identificazione della specie di Trichinella interessata.
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