Art. 5
In vigore dal 14 nov 2005
Gli non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nell’Uzbekistan da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell’Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari, da operatori nel campo dello sviluppo e dal personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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