Art. 3
In vigore dal 14 nov 2005
È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari nonché con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo dell’Uzbekistan, o da usare nel territorio di questo paese;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e materiale bellico, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica e altri servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo dell’Uzbekistan, o da usare nel territorio di questo paese;
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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