Art. 2
In vigore dal 14 nov 2005
È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, originarie o meno della Comunità e destinate a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Uzbekistan o da usare nel territorio di questo paese;
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).
Storico versioni
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