Art. 1
In vigore dal 14 nov 2005
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna», le merci di cui all’allegato I;
2)
«assistenza tecnica», qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle competenze o delle conoscenze operative o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;
3)
«territorio della Comunità», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
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Proeli:reg:2005:1859:oj#art-1