Art. 1

In vigore dal 14 nov 2005
Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna», le merci di cui all’allegato I; 2) «assistenza tecnica», qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l’altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle competenze o delle conoscenze operative o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale; 3) «territorio della Comunità», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
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