Art. 4

In vigore dal 14 nov 2005
1.   In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, purché destinate i) ad essere utilizzate dalle forze dei partecipanti alla Forza internazionale di sicurezza (ISAF) e all’Operazione «Enduring Freedom» (OEF) in Uzbekistan; oppure ii) esclusivamente ad uso umanitario o protettivo; b) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi alle attrezzature di cui alla lettera a): c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a: i) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; oppure ii) attrezzature militari ad uso delle forze dei partecipanti all’ISAF e all’OEF in Uzbekistan. 2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
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