Art. 4
In vigore dal 14 nov 2005
1. In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare:
a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, purché destinate
i)
ad essere utilizzate dalle forze dei partecipanti alla Forza internazionale di sicurezza (ISAF) e all’Operazione «Enduring Freedom» (OEF) in Uzbekistan; oppure
ii)
esclusivamente ad uso umanitario o protettivo;
b)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi alle attrezzature di cui alla lettera a):
c)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
i)
equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite; oppure
ii)
attrezzature militari ad uso delle forze dei partecipanti all’ISAF e all’OEF in Uzbekistan.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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