Art. 9
In vigore dal 14 nov 2005
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutte le persone fisiche di uno Stato membro, all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e)
a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
Storico versioni
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