Art. 9

In vigore dal 14 nov 2005
Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutte le persone fisiche di uno Stato membro, all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro; e) a tutte le persone giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
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