Art. 7

Scambio di informazioni con i paesi terzi

In vigore dal 26 ott 2005
Scambio di informazioni con i paesi terzi Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione a un paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che le hanno ottenute a norma dell' e/o dell' e nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a carattere personale a paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del presente regolamento.
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