Art. 6

Scambio di informazioni

In vigore dal 26 ott 2005
Scambio di informazioni 1.   Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all' o i controlli di cui all' possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri. Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica mutatis mutandis. 2.   Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.
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