Art. 4
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 26 ott 2005
Poteri delle autorità competenti
1. Al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all', i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all', il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
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