Art. 4

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 26 ott 2005
Poteri delle autorità competenti 1.   Al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all', i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto. 2.   In caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione stabilito all', il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.
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