Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2005
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. «autorità competenti», le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento; 2. «denaro contante»: a) strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario; b) denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio).
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1889) — Testo vigente | Portale Normativo