Art. 3
Obbligo di dichiarazione
In vigore dal 26 ott 2005
Obbligo di dichiarazione
1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica:
a)
il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
b)
il proprietario del denaro contante;
c)
il destinatario del denaro contante;
d)
l'importo e la natura del denaro contante;
e)
l'origine e la destinazione del denaro contante;
f)
l'itinerario seguito;
g)
il mezzo di trasporto utilizzato.
3. Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto deciso dallo Stato membro di cui al paragrafo 1. Tuttavia il dichiarante, qualora lo desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Qualora sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta.
Storico versioni
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