Art. 1
Scopo
In vigore dal 26 ott 2005
Scopo
1. Il presente regolamento integra le disposizioni della direttiva 91/308/CEE concernenti le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e taluni tipi di professioni stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza, da parte delle autorità competenti, sul denaro contante che entra nella Comunità o ne esce.
2. Il presente regolamento non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità prese a norma dell'articolo 58 del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1889:oj#art-1