Art. 5
Registrazione e trattamento delle informazioni
In vigore dal 26 ott 2005
Registrazione e trattamento delle informazioni
1. Le informazioni ottenute ai sensi dell' e/o dell' sono registrate e trattate dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all', paragrafo 1, e sono messe a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all', paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.
2. Qualora risulti dai controlli di cui all' che una persona fisica entra nella Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata all' e qualora sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 91/308/CEE, dette informazioni, il nome completo, la data e il luogo di nascita e la cittadinanza di tale persona nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono anch'essi essere registrati e trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di cui all', paragrafo 1, e messi a disposizione delle autorità di detto Stato membro di cui all', paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE.
Storico versioni
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